Parco dei Mughetti

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18/09/2016 - Informativa sulla caccia nel Parco

Ai sensi della normativa vigente, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale non rientrano tra le tipologie di Aree Protette in cui è vietata la caccia, pertanto l’attività venatoria è consentita all’interno del Parco dei Mughetti.
La competenza in materia, finora affidata alle Province, è da poco passata alla Regione.
Le specie cacciabili e i relativi periodi sono elencati nella Legge Regionale 2 agosto 2004, n. 17; nel Parco dei Mughetti le specie di maggiore interesse per la caccia vagante sono il coniglio selvatico, la minilepre, il fagiano comune e la starna, questi ultimi allevati e rilasciati in determinati periodi.
La caccia può essere esercitata dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Ci sono tuttavia alcune aree in cui è vietata sia la caccia che l’addestramento dei cani: sono le Zone di Rifugio e Ambientamento, segnalate con tabelle rosse, e le fasce di rispetto previste dalla normativa vigente.
La caccia infatti è vietata nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico. È inoltre vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali.
La vigilanza sulla caccia è in capo alla Polizia Provinciale, alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, alle G.E.V. abilitate e al Corpo Forestale dello Stato.
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